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Schermo di laptop con un documento di testo aperto e una penna appoggiata sulla scrivania, in un ufficio ordinato con luce naturale.

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Nominato il rappresentante, informativa mai aggiornata.

· 1 min di lettura

In breveL'articolo 13 GDPR richiede che nome e indirizzo del rappresentante siano nell'informativa.
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Designare un rappresentante UE ai sensi dell'articolo 27 GDPR è un obbligo scritto. Ma l'articolo 13 GDPR impone anche di indicare nell'informativa privacy il nome e l'indirizzo di quel rappresentante.

Se la designazione esiste e l'informativa no, l'adempimento è incompleto: le persone interessate non sanno a chi rivolgersi nell'Unione, e le autorità possono rilevarlo al primo controllo.

REP27 (Europe Services SE) include nel piano il testo già pronto dell'informativa in 8 lingue, con i riferimenti del rappresentante da inserire direttamente. La designazione viene emessa entro 24 ore, con lettera firmata, certificato verificabile tramite QR code e un desk per la gestione delle richieste di interessati e autorità.

Piani da 290 €/anno + IVA. Prova di 7 giorni senza carta di credito, attiva e verificabile dal primo giorno.

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Ho fatto il giro completo prima di capire che stavo chiedendo la cosa sbagliata alle…Video · 21s28.10.2026 · ITHo fatto il giro completo prima di capire che stavo chiedendo la cosa sbagliata alle…L'articolo 27 del GDPR impone alle aziende non stabilite nell'Unione Europea che offrono beni o servizi a persone nell'UE di designare per iscritto un rappresentante con indirizzo fisico in uno Stato membro. Gli articoli 13 e 14 del GDPR obbligano a pubblicare identità e indirizzo di quel rappresentante nell'informativa: finché manca, chiunque — cliente, concorrente o autorità — può verificarlo aprendo la pagina. Il rappresentante è un punto di contatto, non un avvocato difensore: riceve le comunicazioni, le protocolla e le trasmette al titolare entro due giorni lavorativi.▶ Guarda il videoHai davvero bisogno di un rappresentante UE?27.10.2026 · ITHai davvero bisogno di un rappresentante UE?L'articolo 27 del GDPR impone la designazione scritta di un rappresentante nell'Unione ai titolari e responsabili del trattamento stabiliti fuori dall'UE che rientrano nell'ambito di applicazione territoriale dell'articolo 3(2): chi offre beni o servizi a persone nell'UE oppure ne monitora il comportamento. Se nessuna delle due condizioni ricorre, il GDPR non si applica e l'obbligo non esiste. Quando invece l'obbligo c'è e non viene rispettato, si configura un'infrazione autonoma ai sensi dell'articolo 83(4)(a), punibile con sanzioni fino a 10 milioni di euro o il 2% del fatturato mondiale annuo.Leggi l’articolo →Il tuo rappresentante GDPR ora è sul tuo conto AWSVideo · 16s24.10.2026 · ITIl tuo rappresentante GDPR ora è sul tuo conto AWSL'Art. 27 del GDPR obbliga ogni titolare o responsabile del trattamento stabilito fuori dall'UE, che offra beni o servizi a persone nell'Unione o ne monitori il comportamento, a designare per iscritto un rappresentante nell'UE. REP27 — Europe Services, SE, con sede a Praga — è ora acquistabile direttamente su AWS Marketplace: stessa lettera di designazione con firma eIDAS, stesso certificato verificabile con QR code, addebito sulla fattura AWS. I piani partono da €290/anno, IVA esclusa, con designazione emessa entro 24 ore.▶ Guarda il video4 passi per essere a posto con il GDPR22.10.2026 · IT4 passi per essere a posto con il GDPRObblighi GDPR Art. 27: una lista pratica per chi opera fuori dall'UELeggi l’articolo →
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