L'articolo 27 del GDPR non riguarda tutti.
Si applica ai titolari e responsabili del trattamento stabiliti fuori dall'UE che rientrano nell'art. 3(2): cioè chi offre beni o servizi a persone nell'Unione, o ne monitora il comportamento.
Se non hai sede nell'UE e fai almeno una delle due cose, l'obbligo di designare un rappresentante per iscritto è a tuo carico. Non è una scelta.
Se invece operi esclusivamente fuori dall'UE, senza raccogliere dati di residenti europei e senza monitorarne i comportamenti, il GDPR non si applica e il rappresentante non ti serve.
Quando l'obbligo c'è e non viene rispettato, siamo davanti a un'infrazione autonoma ai sensi dell'art. 83(4)(a): fino a 10 milioni di euro o il 2% del fatturato mondiale annuo.
REP27 — Europe Services SE — designa il rappresentante UE entro 24 ore, con lettera firmata, certificato verificabile e sportello richieste in 8 lingue. Da 290 €/anno.


