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Ho fatto il giro completo prima di capire che stavo chiedendo la cosa sbagliata alle…

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Ho fatto il giro completo prima di capire che stavo chiedendo la cosa sbagliata alle persone sbagliate.

Prima il commercialista. Mi ha detto che non è materia fiscale e che dovevo chiedere a un legale. Aveva ragione.

Poi lo studio legale. Mi hanno risposto che non si occupano di GDPR internazionale e mi hanno dato il contatto di un consulente privacy. Anche loro avevano ragione.

Il consulente privacy mi ha spiegato che serve un soggetto stabilito nell'Unione, che non può essere né lui né il mio avvocato, perché l'articolo 27 chiede un indirizzo fisico dentro uno Stato membro, non una consulenza. E qui si è fermato, perché quel soggetto bisogna averlo, non saperlo.

Sedici giorni così. L'informativa privacy del sito continuava a non indicare nessun nome, e quello è il punto: gli articoli 13 e 14 obbligano a pubblicare identità e indirizzo del rappresentante. Finché manca quel nome, chiunque dall'esterno — un cliente, un concorrente, un'autorità — vede che l'obbligo non è assolto. Non serve un'ispezione: basta aprire la pagina.

La parte che nessuno spiega prima di venderti il servizio è cosa succede il giorno in cui un'autorità scrive davvero. Allora la scrivo io.

Ora zero: il messaggio arriva all'indirizzo dedicato, viene protocollato, riceve un numero di riferimento ed entra nel registro.

Entro due giorni lavorativi: arriva alla persona di contatto via email, con l'originale allegato e il termine indicato chiaramente.

Giorno 30: scade il termine per la richiesta dell'interessato. Lo sportello lo mostra a entrambe le parti, così nessuno se ne accorge tardi.

Sempre: consegniamo il registro dell'articolo 30 se un'autorità lo chiede, e lo comunichiamo lo stesso giorno.

Mai: non rispondiamo nel merito, non trattiamo, non parliamo al posto vostro. L'articolo 27 rende il rappresentante un punto di contatto, non un avvocato difensore, e il contratto lo dice.

E la parte che non ci conviene: se il gruppo ha una sede reale in uno Stato membro — un ufficio con attività vera, non un server — il rappresentante non serve. L'articolo 27 riguarda solo i titolari non stabiliti nell'Unione.

Il controllo dell'informativa è gratuito, senza account e senza carta. Link nel primo commento.

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