Se la tua azienda ha sede fuori dall'UE ma tratta dati di persone in Europa, l'Art. 27 GDPR richiede un rappresentante designato per iscritto. Non è una formalità secondaria: la mancata designazione è una violazione autonoma, sanzionabile fino a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale.
Quattro cose che puoi fare questa settimana:
1. Verifica se l'Art. 3(2) GDPR si applica a te — offri beni o servizi a persone nell'UE, o ne monitori il comportamento? Se sì, l'obbligo c'è.
2. Controlla che la tua informativa privacy (Art. 13/14 GDPR) riporti il nome e l'indirizzo del rappresentante UE. Senza questi dati, l'informativa è incompleta.
3. Verifica il registro dei trattamenti (Art. 30): deve essere aggiornato e pronto per eventuali richieste delle autorità.
4. Controlla se vendi o raccogli dati anche in Svizzera — l'Art. 14 della nLPD svizzera impone un'analisi separata. Se operi su scala ampia e con rischio elevato, potrebbe servire un rappresentante anche lì.
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