- Regulation (EU) 2023/1115 — Deforestation-free products
Chi deve nominarlo
Operatori e commercianti che immettono sul mercato dell'UE le merci o i prodotti elencati o prodotti da esse, inclusi mobili, carta, cioccolato, articoli in pelle e pneumatici.
Soglie ed esenzioni
Gli operatori piccoli e medi hanno obblighi semplificati e scadenze più lunghe, ma i prodotti rimangono nel campo di applicazione.
Cosa deve comparire in etichetta
Nessuna etichetta fisica. Ciò che è richiesto è una dichiarazione di due diligence presentata nel sistema informativo dell'UE, con il suo numero di riferimento trasmesso lungo la catena.
Campi sui marketplace
La dogana verifica il riferimento della dichiarazione di due diligence all'importazione.
Documentazione da tenere
Dichiarazione di due diligence, coordinate geografiche di ogni appezzamento di terreno dove è stata prodotta la merce, prova di legalità secondo il paese di produzione e registrazioni della valutazione e mitigazione del rischio.
Norme e prove
Nessun test del prodotto. La verifica è documentale e geospaziale.
Requisiti linguistici
Le dichiarazioni sono presentate nelle lingue del sistema; la documentazione di supporto deve essere traducibile su richiesta.
Da quando si applica
Si applica dal 30 dicembre 2025 per operatori grandi e medi e dal 30 giugno 2026 per micro e piccole imprese, soggetto ai rinvii adottati dai co-legislatori.
Per quanto si conservano i documenti
5 anni per le registrazioni di due diligence.
Cosa succede se non sei in regola
Sanzioni di almeno il 4% del fatturato dell'UE, confisca dei prodotti e dei ricavi, ed esclusione temporanea dagli appalti pubblici.
Chi controlla
Autorità competenti nazionali e dogane.
Dove passa il confine
I prodotti in legno possono trovarsi in due regimi contemporaneamente: EUDR per l'origine del legno e GPSR o la Direttiva sulla sicurezza dei giocattoli per la sicurezza dell'articolo finito.
Le domande che ci fanno
- Importiamo mobili finiti, non legname — siamo nel campo di applicazione?
- Sì. I mobili realizzati in legno sono nell'Allegato I, e l'obbligo di geolocalizzazione risale all'appezzamento dove è cresciuto l'albero.
Chi firma per te
Rappresentante UE Europe Services, SE — Na Čečeličce 425/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, Czech Republic
Rappresentante UK REP27 LTD — Unit 82a James Carter Road, Mildenhall, Suffolk IP28 7DE, United Kingdom