Appoint us
Guida all'acquisto

Quali aziende devono nominare un rappresentante GDPR nell'UE?

Risposta breve: Devono nominare un rappresentante GDPR nell’UE tutte le aziende extra-UE che offrono beni o servizi a persone nell’UE o monitorano il loro comportamento, salvo eccezioni specifiche. L’omissione comporta sanzioni fino a 10 milioni di euro o il 2% del fatturato globale. Qui trovi fornitori, prezzi aggiornati e una guida pratica alla scelta.

Aggiornato · 6 fonti verificate

Fornitori a confronto

ProviderEstablished inPublished priceWhat the price includesBest for
REP27 — Europe Services, SECzech Republic€290-€890/anno (rinnovo da €240)Designazione UE, lettera firmata, certificato QR, desk richieste, 8 lingue, nessun costo per richiesta (da Standard), registro art. 30 (da Standard), copertura EEA, valutazione Svizzera inclusaAziende extra-UE che vogliono copertura completa, prezzi chiari e gestione multilingue
EU Business PartnersfonteOn request€97/mese (Essentials)On requestOn request
EaseCertfonteOn request€1.050 una tantumRappresentanza GDPR UE art. 27, onboarding, revisione conformità, verifica documenti, controlli tecnici GPSRAziende che cercano una soluzione una tantum con revisione tecnica
Kanzlei MatutisfonteGermany€350/annoRappresentanza GDPR UE art. 27 per aziende fuori UEAziende che preferiscono un fornitore tedesco
Servizio DPOfonteItalyOn requestRappresentanza UE art. 27, gestione comunicazioni autorità, aggiornamenti normativiAziende che operano con l’Italia
GabsorfonteOn request$79/mese (<$500k fatturato)Rappresentante GDPR UE e UK, badge conformità, gestione richieste interessati, reporting incidenti, audit trail, gestione casi autoritàAziende che vogliono copertura UE+UK e strumenti digitali

Prezzi pubblicati sul sito di ciascun fornitore al 18 ottobre 2026, IVA esclusa salvo indicazione. Ogni riga rimanda alla sua fonte.

Cosa richiede la legge: articoli chiave del GDPR

L’obbligo di nominare un rappresentante nell’UE nasce dall’articolo 27 del GDPR, che si applica a ogni titolare o responsabile del trattamento non stabilito nell’Unione Europea ma che offre beni o servizi a persone nell’UE, oppure ne monitora il comportamento (art. 3(2) GDPR). Questo obbligo riguarda sia aziende B2C che B2B, se trattano dati personali di individui nell’UE. Il rappresentante, definito dall’art. 4(17) GDPR, è la persona fisica o giuridica stabilita nell’UE designata per agire come punto di contatto per le autorità di controllo e gli interessati.

Esistono esenzioni specifiche (art. 27(2) GDPR): autorità pubbliche, trattamenti occasionali, non su larga scala e che non comportano rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati. Se anche una sola di queste condizioni non è rispettata, l’obbligo di nomina si applica comunque.

Le sanzioni per mancata nomina sono severe: l’art. 83(4)(a) GDPR prevede multe fino a €10 milioni o il 2% del fatturato globale annuo. Un esempio concreto: Locatefamily.com è stata multata di €525.000 per non aver nominato un rappresentante.

Oltre alla nomina, il rappresentante deve essere formalmente designato con mandato scritto e accettare esplicitamente il ruolo. La semplice pubblicazione di un indirizzo non è sufficiente. Inoltre, il rappresentante deve essere in grado di produrre il registro delle attività di trattamento (art. 30 GDPR) su richiesta delle autorità.

In sintesi, la nomina di un rappresentante UE è obbligatoria per la maggior parte delle aziende extra-UE che operano, direttamente o indirettamente, con dati personali di residenti nell’Unione, salvo rare eccezioni.

Come scegliere il rappresentante UE: criteri pratici e confronto servizi

Scegliere un rappresentante GDPR UE non è solo una questione di prezzo: è essenziale capire cosa include realmente il servizio. I provider si dividono in tre categorie:

Tabella comparativa dei servizi inclusi:

ProviderInclusoNon inclusoExtra fees
REP27Designazione, desk richieste, 8 lingue, registro art. 30 (da Standard), nessun fee per richiesta (da Standard), certificato QR, valutazione SvizzeraConsulenza legale, DPO, servizi per dati sensibili/minori/gambling/pharmaNessuno (da Standard)
EU Business PartnersOn requestOn requestOn request
EaseCertOnboarding, revisione, verifica tecnica, GPSROn requestOn request
Kanzlei MatutisDesignazioneOn requestOn request
Servizio DPOComunicazione autorità, aggiornamenti normativiOn requestOn request
GabsorBadge, gestione richieste, audit trail, reporting incidentiOn requestOn request

Consiglio pratico: chiedi sempre il modello di mandato prima di acquistare, verifica chi tiene il registro art. 30 e quali lingue sono supportate. Un servizio economico che non accetta formalmente i compiti dell’art. 27 espone a rischi elevati.

Cosa include davvero il prezzo e come riconoscere i costi nascosti

I prezzi dei rappresentanti GDPR UE variano molto, da meno di €300 a oltre €2.000 annui (ottobre 2026), ma la differenza spesso sta nei servizi effettivamente inclusi. Ecco cosa controllare:

Tabella riassuntiva dei principali costi nascosti:

ServizioIncluso con REP27?Incluso con altri?
Fee per richiestaSì (da Standard)Spesso no
Registro art. 30Sì (da Standard)Spesso no o extra
Lingue aggiuntive8 lingueSpesso solo inglese
OnboardingSìSpesso extra
Rinnovo ridottoSìSpesso no

Consiglio: chiedi sempre una simulazione dei costi totali per il tuo scenario (numero richieste, lingue, rinnovi) e verifica cosa succede in caso di superamento delle soglie.

Come funziona la nomina: guida passo-passo e checklist

La nomina di un rappresentante GDPR UE segue un percorso preciso. Ecco come procedere:

  1. Verifica l’obbligo: Controlla se la tua azienda offre beni/servizi o monitora persone nell’UE (art. 3(2), 27 GDPR).
  2. Scegli il provider: Valuta prezzi, servizi inclusi, lingue e presenza di costi nascosti. Richiedi sempre il modello di designazione.
  3. Completa l’onboarding: Invia i dati societari e le informazioni richieste dal provider. Alcuni, come REP27, richiedono anche la compilazione del registro art. 30 (da Standard).
  4. Ricevi documenti: Ottieni la lettera di designazione firmata da entrambe le parti, il certificato QR e le istruzioni per la privacy policy.
  5. Pubblica i dati: Inserisci nome, indirizzo e email del rappresentante nella privacy policy (art. 13/14 GDPR).
  6. Operatività: Il provider gestisce le richieste ricevute e le inoltra entro i tempi previsti (es. entro 2 giorni lavorativi con REP27, stesso giorno per autorità da Standard).

Checklist operativa:

  1. Verifica art. 3(2) e 27 GDPR
  2. Richiedi e leggi il template di designazione
  3. Chiedi chi tiene il registro art. 30
  4. Verifica tempi di risposta garantiti
  5. Calcola i costi totali (richieste, lingue, rinnovi)
  6. Assicurati che la pubblicazione in privacy policy sia conforme

Attenzione: la nomina è valida solo se il rappresentante accetta formalmente per iscritto e la lettera è firmata da entrambe le parti.

Rischi e sanzioni: cosa succede in caso di inadempienza

Non nominare un rappresentante UE quando richiesto è una violazione autonoma del GDPR (art. 83(4)(a)). Le autorità di controllo possono comminare multe fino a €10 milioni o il 2% del fatturato globale annuo, a seconda di quale sia maggiore. Queste sanzioni si applicano anche se tutte le altre misure GDPR sono rispettate ma manca la nomina formale.

Un caso reale: Locatefamily.com è stata multata di €525.000 dall’autorità olandese solo per la mancata nomina del rappresentante. Inoltre, le autorità possono ordinare la sospensione dei trattamenti o la pubblicazione della violazione.

Altri rischi pratici:

Conclusione: scegliere un provider solo per il prezzo più basso, senza verificare che accetti formalmente i compiti dell’art. 27 e tenga il registro art. 30, espone a rischi legali e reputazionali significativi.

Cosa i fornitori spesso non dicono: limiti, esclusioni e rinnovi

Consiglio: chiedi sempre una lista scritta di cosa è incluso, cosa escluso e quali sono le condizioni di rinnovo e recesso.

Matrix decisionale: chi deve nominare il rappresentante? (B2B, B2C, marketplace, dimensioni)

Se sei...Devi nominare?Motivo
US SaaS B2B con clienti UESìOffri servizi a persone/aziende in UE (art. 3(2), 27)
Marketplace seller cinese (Amazon/Etsy/eBay)SìOffri beni a consumatori UE (art. 3(2), 27)
UK e-commerce solo B2B, nessun cliente UENoNessun trattamento dati di persone in UE
Startup canadese con sito solo informativoNoNessuna offerta a UE, nessun monitoraggio
Autorità pubblica extra-UENoEsente (art. 27(2))
Società australiana con newsletter a utenti UESìMonitoraggio comportamento utenti UE
Fornitore SaaS indiano con clienti business UESìTrattamento dati di persone fisiche UE (es. admin, utenti finali)
Negozio online svizzero che spedisce occasionalmente in UEDipendeSe l’offerta è occasionale e non su larga scala, può essere esente

In pratica: la maggior parte delle aziende extra-UE che hanno clienti, utenti o destinatari in UE deve nominare il rappresentante, sia B2B che B2C, sia su sito proprio che tramite marketplace.

3 scenari pratici: quale obbligo si applica e quale soluzione scegliere

  1. SaaS USA con clienti UE: Un fornitore SaaS statunitense che vende abbonamenti a società o utenti UE deve nominare un rappresentante UE, pubblicare i dati nella privacy policy e tenere il registro art. 30. Soluzione: piano Standard REP27, che include richieste illimitate, gestione del registro e desk multilingue.
  2. Venditore cinese su Amazon: Un’azienda cinese che vende prodotti tramite Amazon a consumatori UE rientra pienamente nell’obbligo. Se vende anche in Svizzera, occorre valutare l’obbligo nFADP. Soluzione: piano Multi REP27, che include anche la valutazione svizzera gratuita.
  3. Shop online UK solo B2B: Se non tratta dati di persone fisiche UE (solo aziende, nessun contatto personale), può essere esente. Se invece raccoglie dati di amministratori/utenti UE, l’obbligo si applica. Soluzione: valutare caso per caso, ma in caso di dubbio meglio nominare un rappresentante.

Questi scenari mostrano che la valutazione va fatta sia sulla base della clientela (B2B/B2C), sia sul tipo di dati trattati e sulla presenza di attività di monitoraggio.

Quando non ti serve

Domande frequenti

Chi è obbligato a nominare un rappresentante GDPR nell’UE?

Ogni azienda o organizzazione extra-UE che offre beni o servizi a persone nell’UE o ne monitora il comportamento deve nominare un rappresentante UE ai sensi dell’art. 27 GDPR, salvo esenzioni specifiche (autorità pubbliche, trattamenti occasionali/non su larga scala/senza rischi elevati).

Quali sono le esenzioni previste dall’art. 27 GDPR?

Sono esentate le autorità pubbliche, chi tratta dati solo occasionalmente, non su larga scala e senza rischi elevati per i diritti e le libertà degli interessati. Se anche una sola di queste condizioni non è rispettata, l’obbligo si applica.

Cosa rischia chi non nomina un rappresentante UE?

La mancata nomina è una violazione autonoma sanzionabile fino a €10 milioni o il 2% del fatturato globale, oltre a possibili provvedimenti delle autorità di controllo. Anche un mandato incompleto o una semplice casella postale non sono sufficienti.

Il rappresentante UE può essere anche il DPO?

No, il rappresentante UE e il DPO sono ruoli distinti. Il rappresentante è il punto di contatto per autorità e interessati, mentre il DPO ha compiti di sorveglianza e consulenza interna sulla protezione dati.

Cosa deve contenere la lettera di designazione?

La lettera deve essere firmata da entrambe le parti e includere: accettazione del ruolo, ambito, chi tiene il registro art. 30, tempi di risposta, durata e clausole di responsabilità. Un semplice template non basta senza accettazione formale.

Il rappresentante UE risponde alle richieste degli interessati?

Il rappresentante inoltra le richieste ricevute al titolare/responsabile e, se previsto dal servizio, tiene traccia e risponde entro i termini GDPR. Non fornisce però risposte di merito: la responsabilità resta sempre al cliente.

Cosa cambia tra rappresentante UE e rappresentante UK GDPR?

Sono due obblighi distinti: chi tratta dati di persone nel Regno Unito deve nominare un rappresentante UK GDPR separato. Alcuni fornitori, come REP27, offrono entrambi i servizi con prezzi combinati.

Serve un rappresentante anche per la Svizzera?

Solo se si soddisfano tutte e quattro le condizioni dell’art. 14 nFADP (offerta a persone in Svizzera, trattamento su larga scala, regolare e ad alto rischio). REP27 include una valutazione gratuita con ogni piano UE.

Come si pubblicano i dati del rappresentante?

I dati (nome, indirizzo, email) vanno inseriti nella privacy policy sotto la voce 'rappresentante nell’UE', come richiesto dagli art. 13 e 14 GDPR. Non serve pubblicare la lettera di designazione o i dettagli contrattuali.

Quanto costa nominare un rappresentante UE?

I prezzi pubblicati variano da €290 a oltre €1.000 all’anno (ottobre 2026), a seconda del livello di servizio (solo indirizzo, designazione completa, o studio legale). Attenzione ai costi extra per richieste, lingue e rinnovi.

Un marketplace (Amazon, Etsy) richiede il rappresentante UE?

Sì, se vendi a consumatori UE e sei fuori dall’UE, devi nominare un rappresentante ai sensi dell’art. 27 GDPR. Alcuni marketplace possono richiedere anche un 'responsible person' per la conformità prodotto (GPSR).

Come verifico che il mio rappresentante sia valido?

Chiedi sempre la lettera firmata, il certificato di designazione e verifica che il provider accetti esplicitamente i compiti dell’art. 27. Un provider affidabile offre anche una pagina di verifica pubblica e tempi di risposta garantiti.

Fonti

  1. REP27 — Europe Services, SE | Costi e dettagli — gdprrepresentative.com
  2. EU Business Partners | Pricing — article27representative.eu
  3. EaseCert | EU GDPR Representative — easecert.com
  4. Kanzlei Matutis | Art. 27 GDPR — art27gdpr-representative.com
  5. Servizio DPO | Rappresentanti art. 27 GDPR — serviziodpo.it
  6. Gabsor | Pricing — gabsor.com

Guide correlate

REP27 — Europe Services, SEVedi cosa include REP27 →